Art. 26.
(Classifiche di segretezza).

      1. La classifica di segretezza è apposta, o elevata, dall'autorità che forma il documento, l'atto o acquisisce per primo, anche dall'estero, la notizia, ovvero è responsabile della cosa.
      2. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, confidenziale. Le classifiche di riservatissimo, di riservato e di vietata divulgazione apposte prima della data di entrata in vigore della presente legge sono equiparate a quella di confidenziale.
      3. La classifica di segretissimo è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni relative ad atti, documenti o cose siano idonee a recare un danno di eccezionale gravità all'integrità dello Stato, anche in relazione ad accordi internazionali, alle istituzioni democratiche, all'indipendenza dello Stato ed al libero esercizio delle sue funzioni, alle relazioni con altri Stati, alla preparazione ed alla difesa militare, agli interessi economici connessi alla sicurezza dello Stato.
      4. La classifica di segreto è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni di cui al comma 3 siano idonee a recare un danno grave agli interessi ivi indicati.
      5. La classifica di confidenziale è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni di cui al comma 3 siano idonee a recare un danno rilevante agli interessi ivi indicati o, pur non essendo idonee in sé a determinare un danno gravissimo o grave ai sensi dei commi 3 e 4, riguardino informazioni che, collegate con altre, possano produrre tale effetto.
      6. Chi appone una delle classifiche di segretezza procede alla individuazione, all'interno di ogni atto o documento, delle parti che devono essere classificate e del

 

Pag. 40

grado di classifica corrispondente a ogni singola parte.
      7. La classifica di segretissimo è declassificata a segreto decorsi cinque anni dalla data di apposizione ed a quella di confidenziale decorsi altri cinque anni; decorso un ulteriore periodo di cinque anni cessa ogni vincolo di classifica. La classifica di segreto è declassificata a quella di confidenziale decorsi cinque anni dalla data di apposizione e decorsi altri cinque anni cessa ogni vincolo di classifica. Il vincolo della classifica di confidenziale cessa con il decorso di cinque anni dalla data di apposizione. All'atto della classifica, il soggetto che procede può comunque stabilire termini inferiori a quelli di cui al presente comma. Non sono soggetti alla declassificazione automatica prevista dal presente comma gli atti, i documenti e le cose di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 24. Il vincolo, in questi ultimi casi, cessa con il decorso di trenta anni, salvo che eccezionali ragioni giustifichino il mantenimento della classifica ai sensi del comma 8 del presente articolo.
      8. I termini delle singole classifiche possono essere prorogati, per un periodo non superiore al doppio di quello massimo previsto per ciascuna classifica, dal soggetto che ha proceduto alla classifica con provvedimento motivato. Il medesimo soggetto procede alla declassifica o all'abolizione del vincolo di classifica quando, pur non essendo decorsi i termini indicati nel presente articolo, risultino venute meno le condizioni che hanno determinato la classifica.
      9. Il Presidente del Consiglio dei ministri verifica, in qualità di ANS, il rispetto delle norme in materia di classifica di segretezza. Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinati, altresì, i soggetti cui è conferito il potere di classifica, i criteri per l'individuazione delle materie oggetto di classifica, i modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica.
 

Pag. 41